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Prc all’attacco, perchè le analisi le fa una ditta di casa? Nuova polemica per la Chimet

Non è possibile che – alla vigilia di un’importante decisione, per il futuro di una popolazione e dell’ambiente dove vive, che dovrà essere presa dalla Conferenza dei servizi in sede di V.I.A. per il progetto di ampliamento della CHIMET SpA – le valutazioni vengano fatte e le decisioni prese anche sulla base di analisi su campioni di suolo e sottosuolo prelevati dall’area dello stabilimento effettuate (sempre, ancora…) dalla LASI SrL: questa è una società di sicurezza per l’ambiente presieduta da Maria Teresa Squarcialupi, figlia del legale rappresentante della CHIMET SpA Sergio Squarcialupi!Onde evitare fraintendimenti, non c’è nulla di illegale in questo e non vogliamo mettere in discussione né la professionalità della D.ssa Squarcialupi né la correttezza della LASI SrL, in possesso del certificato Accredia per il settore laboratorio…ma…possiamo dire che è inopportuno che sia l’azienda della figlia a certificare che le analisi dei prelievi di strato superficiale di suolo – effettuati in data 4.5.2018 e rilasciati l’11.5.2018 nell’area dello stabilimento interessato dal progetto in questione di proprietà del padre – “hanno rilevato valori dei parametri inferiori alle CSC (Concentrazioni Soglia Contaminazione)…mentre il test di cessione in acqua ne ha verificato il rispetto dei limiti per il recupero…”? Possiamo dire che è stato sconveniente consentire lo stesso procedimento di cui sopra anche per le indagini geognostiche eseguite il 4.7.2016 e rilasciate il 5.7.2016, ad esito delle quali “Le analisi…per la definizione delle caratteristiche della matrice suolo hanno rilevato valori dei parametri inferiori alle CSC…”?L’autorità competente a rilasciare la pronuncia di compatibilità ambientale, il nucleo VIA della Regione Toscana – e quelle preposte alla tutela della salute delle persone e dell’ambiente, AUSL e ARPAT – stanno per assumere una decisione talmente importante e che avrà comunque delle ripercussioni sull’area in questione (già gravata, nel raggio di 5 km quadrati, da una decina di altre industrie definite dalla normativa “insalubri di 1^ classe”) che non deve esistere il benché minimo dubbio che verrà rispettato appieno il “principio di precauzione”. E che, conseguentemente, tale progetto non potrà essere autorizzato qualora esso stesso non dimostri che la triplicazione di fatto dell’attività produttiva “mantenga la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e la migliori negli altri casi…” (2008/50/CE – D. L.vo 155/2010, “Mantenimento o miglioramento della qualità dell’aria”).

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